Art. 7 Processo di produzione del CSS-Combustibile 1. La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3. 2. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle altre disposizioni applicabili. 3. I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del CSS-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorita' di cui all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo. 4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, con modalita' conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1. La caratterizzazione del sottolotto di cui al presente comma e' effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.