Art. 7 
 
             Processo di produzione del CSS-Combustibile 
 
  1. La produzione del CSS-Combustibile avviene  secondo  processi  e
tecniche   di   produzione   elencate,   in   modo   esemplificativo,
nell'Allegato 3. 
  2. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile  sono  soggette
alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e alle altre disposizioni applicabili. 
  3. I rifiuti generati nel corso  del  processo  di  produzione  del
CSS-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle  disposizioni  della
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e,  per
quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine
di  priorita'  di  cui  all'articolo   179   del   medesimo   decreto
legislativo. 
  4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il  produttore  determina,
con modalita' conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la
classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle  classi
1,  2,  3  e  relative  combinazioni,  elencate   nella   Tabella   1
dell'Allegato 1.  La  caratterizzazione  del  sottolotto  di  cui  al
presente comma e' effettuata secondo le  metodiche  di  campionamento
definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate
nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.