Art. 8 
 
                    Dichiarazione di conformita' 
 
  1. Per ciascun sottolotto di combustibile solido  secondario  (CSS)
il produttore verifica: 
    a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7
e 9; 
    b) fatto salvo quanto previsto al comma 5,  la  rispondenza  alle
caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri  e  delle
classi 1, 2, 3 e relative  combinazioni,  elencate  nella  Tabella  1
dell'Allegato 1 del presente regolamento; 
    c) i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile; 
    d)  il  rispetto  delle  disposizioni  nazionali  e   comunitarie
relative all'immissione sul mercato e  alla  commercializzazione  dei
prodotti. 
  2. All'esito  positivo  della  verifica  di  cui  al  comma  1,  il
produttore emette per il relativo sottolotto di  combustibile  solido
secondario (CSS) una dichiarazione di conformita' in base al  modello
di cui all'Allegato 4. Il produttore conserva  presso  l'impianto  di
produzione una copia della dichiarazione di conformita' per  un  anno
dalla data dell'emissione della  stessa,  mettendola  a  disposizione
delle autorita' di controllo che la richiedono. La  dichiarazione  di
conformita' puo', in alternativa, anche essere conservata su supporto
elettronico. 
  3. Per ciascun sottolotto  di  CSS-Combustibile,  in  relazione  al
quale e' stata emessa una dichiarazione di conformita', il produttore
conserva per un mese dalla  data  di  emissione  del  certificato  di
conformita' un campione rappresentativo classificato e caratterizzato
conformemente alla norma UNI EN 15359. 
  4. In assenza  di  una  dichiarazione  di  conformita'  emessa  nel
rispetto del comma 2, il  combustibile  solido  secondario  (CSS)  e'
gestito con le modalita'  previste  alla  Parte  Quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformita' di cui
al comma 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e  la
messa a regime di un impianto di cui all'articolo 5,  la  cui  durata
deve essere concordata  con  l'autorita'  competente,  il  produttore
verifica, con riferimento a  ciascun  sottolotto,  la  corrispondenza
dello stesso anche alle  caratteristiche  di  specificazione  di  cui
all'Allegato 1, Tabella 2. Gli esiti delle verifiche sono documentati
in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa con  cadenza
settimanale all'autorita' competente. La relazione e' conservata  dal
produttore per tre anni dalla  data  dell'emissione  della  stessa  e
messa a disposizione delle autorita' competenti che la richiedono. 
  6.  Successivamente  alla  messa  a  regime  dell'impianto  di  cui
all'articolo  5,  il  produttore  verifica  la  corrispondenza   alle
caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1,  Tabella  2,
unicamente   con   riferimento   a   ciascun   lotto.    In    attesa
dell'effettuazione delle predette verifiche resta  impregiudicata  la
possibilita' per il produttore di emettere, con riferimento a  uno  o
piu' sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di  verifica,
dichiarazioni di conformita' ai sensi e per gli effetti del comma  2.
L'eventuale   non   conformita'   del   lotto   in   relazione   alle
caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1,  Tabella  2,
lascia impregiudicati gli effetti giuridici  delle  dichiarazioni  di
conformita' emesse in relazione ai sottolotti di cui e' costituito il
predetto lotto. 
  7. Gli esiti delle verifiche di cui  al  precedente  comma  6  sono
documentati in una relazione sottoscritta dal produttore,  da  questo
conservata per un anno dalla data del rilascio e messa a disposizione
delle autorita' competenti che la richiedono. Per ciascun  lotto,  il
produttore conserva,  per  un  anno  dalla  data  di  rilascio  della
relazione, un campione rappresentativo classificato e  caratterizzato
conformemente alla  norma  UNI  EN  15359.  Qualora  dalla  relazione
emergano  fatti  di  difformita',  il  produttore  ne  da'  immediata
comunicazione  all'autorita'  competente  che  puo'   richiedere   al
produttore di adottare, per un periodo non inferiore  a  tre  mesi  a
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura
di cui al comma 5.