Art. 8 Dichiarazione di conformita' 1. Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) il produttore verifica: a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7 e 9; b) fatto salvo quanto previsto al comma 5, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente regolamento; c) i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile; d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti. 2. All'esito positivo della verifica di cui al comma 1, il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) una dichiarazione di conformita' in base al modello di cui all'Allegato 4. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformita' per un anno dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformita' puo', in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico. 3. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale e' stata emessa una dichiarazione di conformita', il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di conformita' un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. 4. In assenza di una dichiarazione di conformita' emessa nel rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (CSS) e' gestito con le modalita' previste alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformita' di cui al comma 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto di cui all'articolo 5, la cui durata deve essere concordata con l'autorita' competente, il produttore verifica, con riferimento a ciascun sottolotto, la corrispondenza dello stesso anche alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2. Gli esiti delle verifiche sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa con cadenza settimanale all'autorita' competente. La relazione e' conservata dal produttore per tre anni dalla data dell'emissione della stessa e messa a disposizione delle autorita' competenti che la richiedono. 6. Successivamente alla messa a regime dell'impianto di cui all'articolo 5, il produttore verifica la corrispondenza alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2, unicamente con riferimento a ciascun lotto. In attesa dell'effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la possibilita' per il produttore di emettere, con riferimento a uno o piu' sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di verifica, dichiarazioni di conformita' ai sensi e per gli effetti del comma 2. L'eventuale non conformita' del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformita' emesse in relazione ai sottolotti di cui e' costituito il predetto lotto. 7. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 6 sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore, da questo conservata per un anno dalla data del rilascio e messa a disposizione delle autorita' competenti che la richiedono. Per ciascun lotto, il produttore conserva, per un anno dalla data di rilascio della relazione, un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Qualora dalla relazione emergano fatti di difformita', il produttore ne da' immediata comunicazione all'autorita' competente che puo' richiedere al produttore di adottare, per un periodo non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura di cui al comma 5.