Art. 4 
 
 
                      Obblighi di informazione 
 
  1. La societa' professionale, al momento del primo contatto con  il
cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista,  le
seguenti informazioni: 
    a)  sul  diritto  del  cliente  di  chiedere   che   l'esecuzione
dell'incarico conferito alla societa' sia  affidata  ad  uno  o  piu'
professionisti da lui scelti; 
    b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla
societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' professionale; 
    c) sulla esistenza di situazioni  di  conflitto  d'interesse  tra
cliente e societa', che siano anche  determinate  dalla  presenza  di
soci con finalita' d'investimento. 
  2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a),
la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto
dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle
qualifiche professionali di ciascuno di essi,  nonche'  l'elenco  dei
soci con finalita' d'investimento. 
  3.  La  prova  dell'adempimento  degli  obblighi  di   informazione
prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o  dei
professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da
atto scritto.