Art. 5 
 
 
                      Esecuzione dell'incarico 
 
  1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio  professionista
puo' avvalersi, sotto la propria direzione e  responsabilita',  della
collaborazione di  ausiliari  e,  solo  in  relazione  a  particolari
attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze  non  prevedibili,
puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei  sostituti
e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai  sensi  dell'articolo
4, commi 2 e 3. 
  2. E' fatta  salva  la  facolta'  del  cliente  di  comunicare  per
iscritto il proprio dissenso, entro tre  giorni  dalla  comunicazione
del comma 1.