Art. 7 
 
  Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle
somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti,  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del  decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012,  n.  44,  provvedono  a  registrarsi  sulla  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 25 giugno 2012, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  22  maggio  2012,
come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro  il
termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini  della  misurazione  e
della  valutazione  della  performance  individuale   dei   dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.  I  dirigenti  responsabili
sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria  pari  a  100
euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma
elettronica. 
  3. La certificazione dei crediti di cui al comma  1  e'  effettuata
esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo
comma 1. 
  4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di
somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture  e   appalti   dalle
pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  19
ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 22 maggio 2012, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  24  settembre  2012,  le  pubbliche
amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire  dal
1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando
la piattaforma elettronica per la gestione  telematica  del  rilascio
delle certificazioni di cui al medesimo comma  1,  l'elenco  completo
dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati  alla  data  del  31
dicembre  2012,  con  l'indicazione  dei  dati   identificativi   del
creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello
scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e' data separata
evidenza ai crediti gia' oggetto di  cessione  o  certificazione.  Il
creditore puo' segnalare all'amministrazione pubblica  debitrice,  in
tempo utile per il rispetto del termine  di  cui  al  primo  periodo,
l'importo e  gli  estremi  identificativi  del  credito  vantato  nei
confronti della stessa. 
  5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche  amministrazioni
debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini
della misurazione e della valutazione della  performance  individuale
dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  6. Per i crediti diversi da  quelli  gia'  oggetto  di  cessione  o
certificazione, la  comunicazione  di  cui  al  comma  4  equivale  a
certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9,  commi  3-bis  e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo  12,
comma  11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo   2012,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.  La
certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  25  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. 
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione  da  parte
dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo'
richiedere all'amministrazione stessa di correggere  o  integrare  la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15  giorni  dalla
data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia
provveduto ovvero espresso un motivato  diniego,  il  creditore  puo'
presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta,  mediante  la
piattaforma elettronica, secondo le modalita' di cui al  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  19
ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
22  maggio  2012,  come   modificato   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri  a  carico
dell'amministrazione debitrice. 
  8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari
finanziari autorizzati, per  il  tramite  dell'Associazione  Bancaria
Italiana, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti  certi,  liquidi
ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla
data del 31 dicembre 2012 che  sono  stati  oggetto  di  cessione  in
favore  di  banche  o  intermediari   finanziari   autorizzati,   con
l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario  e
dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto
e cessioni pro-solvendo. 
  9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  stabiliti  con
il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati  dalla
Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita'  europee  e  su
deliberazione delle Camere, la legge di stabilita' per il 2014,  puo'
autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei
debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato  oggetto  di
cessione da parte dei creditori in favore di  banche  o  intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e  creditizia
di cui al comma 8.