Art. 8 
 
Semplificazione  e  detassazione  della  cessione  dei  crediti   nei
              confronti delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Gli atti di cessione dei crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, alla data del 31 dicembre 2012 per  somministrazioni,  forniture
ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si  applica  all'imposta
sul valore aggiunto. 
  2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,   puo'   essere   effettuata   anche   dall'ufficiale    rogante
dell'amministrazione  debitrice,  ove  presente.  Nel  caso  in   cui
l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli
onorari sono  comunque  ridotti  alla  meta'.  La  notificazione  dei
predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  puo'  essere  effettuata
direttamente dal creditore  anche  mediante  consegna  dell'atto  con
raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. 
  3.  Con  provvedimento  del  Direttore  generale  del  tesoro   del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
luglio 2013, sono stabilite  le  modalita'  attraverso  le  quali  la
piattaforma elettronica istituita per le finalita'  di  cui  all'art.
120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385 e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata  anche
per  la  stipulazione  degli  atti  di  cessione  e   per   la   loro
notificazione.