Art. 9 
 
        Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti con somme  dovute
in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi
del contenzioso tributario). 1.  I  crediti  non  prescritti,  certi,
liquidi ed esigibili, maturati al  31  dicembre  2012  nei  confronti
dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti
locali  e  degli  enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
l'utilizzo  del  sistema  previsto  dall'articolo  17,  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  ed  esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione  ai  sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  di
definizione ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  dell'articolo
5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis,  e  di  acquiescenza  ai  sensi
dell'articolo 15, dello stesso decreto  legislativo,  di  definizione
agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale  ai
sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, di  mediazione  ai  sensi  dell'articolo  17-bis,  dello  stesso
decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia  certificato  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo  9,  comma  3-ter,  lettera  b),
ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione  e'  trasmessa
immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate  alla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  con
modalita'  idonee  a  garantire  l'utilizzo   univoco   del   credito
certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del  Servizio
sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778
"Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta  giorni  dal
termine indicato nella certificazione, la struttura  di  gestione  di
cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 241, trattiene  l'importo  certificato  mediante  riduzione  delle
somme dovute all'ente territoriale  a  qualsiasi  titolo,  a  seguito
della ripartizione delle somme riscosse ai  sensi  dell'articolo  17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel  caso  in  cui  il
recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne  da'
comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze e l'importo e'  recuperato  mediante  riduzione  delle  somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo,  incluse
le quote dei fondi di  riequilibrio  o  perequativi  e  le  quote  di
gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. 
    2. I termini e le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.". 
  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000  euro  previsto
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e'
aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a  euro  1.250  milioni  per
l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e  250  milioni  per  l'anno
2016, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  esistenti  nella
contabilita' speciale 1778 - fondi  di  bilancio  dell'Agenzia  delle
entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui  maggiori  rimborsi
programmati di cui all'articolo 5, comma 7.