Art. 10 Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali 1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, e' determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e il compenso e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della tabella A.