Art. 10 
 
 
Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative  e
                               fiscali 
 
  1. Il valore della prestazione per la consulenza  e  assistenza  in
materia di  dichiarazioni  e  denunce  previdenziali,  assistenziali,
assicurative  e  fiscali,  e'  determinato  dalla  sommatoria   degli
emolumenti lordi dichiarati agli Enti  previdenziali,  assistenziali,
assicurativi e fiscali, e il compenso  e'  liquidato,  di  norma,  in
misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della tabella A.