Art. 11 
 
 
Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale,  assicurativo,
               sindacale, giudiziale e stragiudiziale 
 
  1. Il valore della  prestazione  per  il  contenzioso  del  lavoro,
amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale  e
stragiudiziale, e' determinato in  base  alla  richiesta  complessiva
pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso  e'  liquidato,
di norma, in misura pari a  quanto  indicato  nel  riquadro  6  della
tabella A.