Art. 11 Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale 1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, e' determinato in base alla richiesta complessiva pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della tabella A.