Art. 13 
 
 
                          Contrattualistica 
 
  1. Il valore della prestazione per la consulenza  e  assistenza  in
materia di obbligazioni e contratti e' determinato dalla tipologia  e
dal valore dell'atto negoziale stabilito tra le parti, e il  compenso
e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro
7 della tabella A.