Art. 14 
 
 
                    Consulenze tecniche di parte 
 
  1. Il valore della prestazione per la consulenza tecnica  di  parte
nelle  controversie  di  lavoro,  previdenziali,   assicurative,   di
assistenza sociale, fiscali e in  atti  aventi  natura  negoziale  e'
determinato sulle  somme  oggetto  di  controversia  e,  in  caso  di
determinazione di  spettanze  nelle  controversie  di  lavoro,  dalla
sommatoria  delle  retribuzioni  complessivamente  calcolate   e   il
compenso e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel
riquadro 8 della tabella A.