Art. 14 Consulenze tecniche di parte 1. Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale e' determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il compenso e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 8 della tabella A.