Art. 15 
 
 
                    Altre prestazioni specifiche 
 
  1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni  non
indicate in precedenza e' determinato sull'entita' della  prestazione
stessa, e il compenso e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto
indicato nel riquadro 9 della tabella A. 
  2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso
a tempo liquidato, di norma, in misura pari  a  quanto  indicato  nel
riquadro 9 della tabella A.