Art. 15 Altre prestazioni specifiche 1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza e' determinato sull'entita' della prestazione stessa, e il compenso e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A. 2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.