Art. 8 
 
 
                       Ammortizzatori sociali 
 
  1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza  in
materia di ammortizzatori sociali  e'  determinato  dalla  sommatoria
degli emolumenti  orari  lordi  richiesti  a  favore  dei  lavoratori
dipendenti e il compenso e' liquidato, di norma,  in  misura  pari  a
quanto indicato nel riquadro 3 della tabella A.