Art. 8 Ammortizzatori sociali 1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di ammortizzatori sociali e' determinato dalla sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti a favore dei lavoratori dipendenti e il compenso e' liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 3 della tabella A.