Art. 5 
 
 
            Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. Ai fini del  rinnovo  dell'autorizzazione  unica  ambientale  il
titolare della stessa, almeno sei mesi prima  della  scadenza,  invia
all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla
documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. E' consentito far riferimento alla documentazione  eventualmente
gia' in  possesso  dell'autorita'  competente  nel  caso  in  cui  le
condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute,
siano rimaste immutate. 
  3. L'autorita' competente  si  esprime  sulla  domanda  di  rinnovo
secondo la procedura prevista dall'articolo 4. 
  4. Per le attivita' e gli impianti per cui le  istanze  di  rinnovo
sono  presentate  nei  termini  di  cui  al  comma  1,   nelle   more
dell'adozione del  provvedimento  di  rinnovo,  fatta  salva  diversa
previsione  contenuta   nella   specifica   normativa   di   settore,
l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base
della precedente autorizzazione. 
  5.  L'autorita'  competente  puo'  comunque  imporre   il   rinnovo
dell'autorizzazione, o  la  revisione  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: 
  a)  le  prescrizioni   stabilite   nella   stessa   impediscano   o
pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale
stabiliti dagli  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  di
settore; 
  b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o  regionali
lo esigono.