Art. 5 
 
 
                      Corso-concorso selettivo 
                 per il reclutamento dei funzionari 
 
  1. Le modalita' di svolgimento del semestre di formazione  iniziale
del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono  stabilite
con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche
di  formazione.  Le  modalita'  di  svolgimento  del   corso-concorso
includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico  del
reclutamento   e   della   formazione   pubblica,    ripartendo    la
responsabilita'  dei  singoli  moduli  formativi  in  funzione  della
specializzazione di ciascuna struttura. 
  2. Gli  ammessi  alla  frequenza  del  corso-concorso  che  non  si
presentano  entro  otto   giorni   dall'inizio   del   corso,   senza
giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che
non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del  corso  per
maternita' o per gravi motivi previsti dalla legge  e  dai  contratti
collettivi,  comprovati  tempestivamente  da  idonea  documentazione,
possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo. 
  3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione  iniziale
gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  ed  abbiano  frequentato
almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che
si collocano in graduatoria nel  limite  dei  posti  individuati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b). 
  4. Gli allievi che superano l'esame  di  cui  al  comma  3  vengono
assegnati alle amministrazioni di  destinazione,  scelte  sulla  base
delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito, per svolgere un periodo di formazione  specialistica  di  tre
mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalita'  di
svolgimento della formazione specialistica, anche  avvalendosi  delle
Scuole di riferimento. 
  5. A  conclusione  del  periodo  di  formazione  specialistica  gli
allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova  scritta
di carattere pratico e in una prova orale,  basato  sugli  ambiti  di
competenza dell'amministrazione presso la quale  sara'  assegnato  il
candidato. Superano l'esame finale gli  allievi  che  conseguono  una
votazione di almeno ottanta su cento. 
  6. Le graduatorie dei vincitori  per  ciascuna  amministrazione  di
assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali  delle
Scuole  del  Sistema  unico  e  della  Presidenza  del  Consiglio   -
Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  provvede  all'assegnazione  dei  vincitori   alle
amministrazioni di destinazione.