Art. 13 
 
             (Governance dell'Agenda digitale Italiana) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.  35
e' sostituito dal seguente: 
  "2. E' istituita la cabina di regia  per  l'attuazione  dell'agenda
digitale  italiana,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello  sviluppo
economico,  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   la
semplificazione, dal  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal
Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da
un Presidente di regione e da un Sindaco designati  dalla  Conferenza
Unificata. La cabina di regia e' integrata dai  Ministri  interessati
alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta
al Parlamento,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  avvalendosi  anche  dell'Agenzia   per   l'Italia
digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei  programmi  avviati  e
del loro  stato  di  avanzamento  e  delle  risorse  disponibili  che
costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.  Nell'ambito  della
cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  il  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e  l'agenda
digitale  italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
esperti in materia di innovazione tecnologica e  da  esponenti  delle
imprese private e delle universita', presieduto dal  Commissario  del
Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una
struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  All'istituzione
della cabina di regia di cui al presente comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica." 
  2.  Al  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  "del
Ministro dell'economia e delle finanze" sino alla fine del periodo; 
  b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da "altresi',
fatte salve" sino a "istituzioni scolastiche"; 
  c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro
delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia  tra  persone  di
particolare e comprovata qualificazione professionale in  materia  di
innovazione tecnologica e in possesso di una  documentata  esperienza
di elevato livello nella gestione di processi di innovazione."; 
  d) all'articolo 21, comma  4,  sono  soppresse  le  parole  da  "su
proposta del Ministro  dello  sviluppo  economico"  sino  a  "con  il
Ministro dell'economia e delle finanze"; 
  e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso; 
  f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanarsi entro quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del
direttore generale dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle
risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite  massimo  di  130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche  delle
amministrazioni di provenienza, nonche' la  dotazione  delle  risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative. Nel caso in cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici.".