Art. 17 
 
(Misure  per  favorire  la  realizzazione  del  Fascicolo   sanitario
                            elettronico) 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole "Il FSE e' istituito dalle regioni  e
province autonome," sono inserite le seguenti "entro il  31  dicembre
2014"; 
  b) al comma 6, le parole "senza l'utilizzo dei dati  identificativi
degli assistiti e  dei  documenti  clinici  presenti  nel  FSE"  sono
sostituite dalle seguenti "senza l'utilizzo dei  dati  identificativi
degli assistiti presenti nel FSE"; 
  c) al comma 15, dopo le parole "dei servizi da queste erogate" sono
inserite le seguenti ", ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale
per il FSE, fruibile in  modalita'  cloud  computing  e  conforme  ai
criteri stabiliti dal decreto di cui al  comma  7,  resa  disponibile
dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della societa' di cui
al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133"; 
  d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi: 
  "15-bis. Entro il 31  dicembre  2013,  le  regioni  e  le  province
autonome presentano all'Agenzia per l'Italia  digitale  il  piano  di
progetto per la realizzazione del FSE. 
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base  delle  esigenze
avanzate dalle regioni  nell'ambito  dei  rispettivi  piani  cura  la
progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per  il
FSE di cui al comma 15. 
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale  e  il  Ministero  della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,
al fine di: 
  a) valutare e approvare, entro  60  giorni,  i  piani  di  progetto
presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita' ai criteri stabiliti dal decreto di
cui al comma 7; 
  b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte  delle  regioni  e
province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. 
  15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale  di
FSE di cui al comma 15, e' autorizzata una spesa non superiore ai  10
milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro  a  decorrere  dal
2015,  da  definirsi  su  base  annua  con  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale."