Art. 9 
 
         (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
trovano applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi
di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori
con contratto  di  lavoro  autonomo.  Le  medesime  disposizioni  non
trovano applicazione in relazione ai contratti di  appalto  stipulati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Le  disposizioni  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti  retributivi
dovuti  ai  lavoratori  impiegati  nell'appalto  con  esclusione   di
qualsiasi  effetto  in  relazione  ai  contributi   previdenziali   e
assicurativi. 
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo  306  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal  seguente:  "4-bis.  Le  ammende
previste con riferimento alle contravvenzioni in materia  di  igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza  di  legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore  generale
della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo  previo  arrotondamento  delle  cifre  al  decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene,  a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono  destinate,  per
la meta' del  loro  ammontare,  al  finanziamento  di  iniziative  di
vigilanza nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute  e
sicurezza del lavoro  effettuate  dalle  Direzioni  territoriali  del
lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  su  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.". 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.
167, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica  o  diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226, allo scopo di conseguire  la  qualifica  professionale  ai  fini
contrattuali,  e'  possibile  la  trasformazione  del  contratto   in
apprendistato professionalizzante o contratto  di  mestiere;  in  tal
caso la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva
di cui al presente decreto legislativo". 
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n.  148  sono   inserite,   in   fine,   le   seguenti   parole:   ",
subordinatamente al loro deposito presso  la  Direzione  territoriale
del lavoro competente per territorio". 
  5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso  che  le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli  obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei  confronti  della  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo e delle Province. 
  6. Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo  2  marzo  2012,  n.  24,  dopo  le  parole:  "presso  un
utilizzatore,"  sono  inserite  le  seguenti:   "e   ferma   restando
l'integrale applicabilita' delle disposizioni in materia di salute  e
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81". 
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: "deve presentare" sono  aggiunte  le
seguenti:  ",  previa  verifica,  presso  il  centro  per   l'impiego
competente, della indisponibilita'  di  un  lavoratore  presente  sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,"; 
  b) il comma 4 e' abrogato. 
  8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di  formazione  professionale  ovvero  a  svolgere  i  tirocini
formativi di cui  all'articolo  44-bis,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni  entro  il
30  giugno  dell'anno  successivo  al  triennio.  In  sede  di  prima
applicazione   della   presente   disposizione,   le   rappresentanze
diplomatiche e consolari,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto
triennale di cui al presente comma  e,  comunque,  non  oltre  il  30
giugno di ciascun anno non  ancora  coperto  dal  decreto  triennale,
rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5.  Il  numero  di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente  indicato  nel
decreto triennale successivamente adottato.  Qualora  il  decreto  di
programmazione  triennale  non  venga  adottato  entro  la   scadenza
stabilita, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
provvedere, in via  transitoria,  con  proprio  decreto  annuale  nel
limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto   emanato.   Lo
straniero in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto  di  studio  che  intende  frequentare  corsi   di   formazione
professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  puo'  essere
autorizzato all'ingresso nel territorio  nazionale,  nell'ambito  del
contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente
disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9.  Le  risorse  residue  derivanti  dalle   procedure   di   spesa
autorizzate ai sensi dell'articolo 5  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3933  del  13  aprile  2011,  all'esito
delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma  11,
della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio. 
  10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.  109,
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "11-bis.  Nei  casi  in  cui  la  dichiarazione  di  emersione  sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al  datore  di  lavoro,
previa verifica da parte dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro,  dimostrata  dal  pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza  al  31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore  viene  rilasciato  un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma  6,  a  carico  del  lavoratore,  sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo. 
  11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di  lavoro  oggetto  di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre  2011  di
cui al comma 1, la procedura di emersione si  considera  conclusa  in
relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza  della  richiesta  di  assunzione  da
parte di un nuovo datore di lavoro,  un  permesso  di  soggiorno  per
lavoro subordinato, con contestuale  estinzione  dei  reati  e  degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma  11-ter,  il  datore  di
lavoro  che  ha  presentato  la  dichiarazione  di  emersione   resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto  di  lavoro;  gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la  dichiarazione
di emersione, ai fini dell'applicazione del  comma  10  del  presente
articolo.". 
  11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, dopo il  comma  3  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  "3-bis. Le imprese agricole,  ivi  comprese  quelle  costituite  in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo  grado,
possono  procedere  congiuntamente   all'assunzione   di   lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di  prestazioni  lavorative  presso  le
relative aziende. 
  3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo'
essere effettuata anche da imprese legate da un  contratto  di  rete,
quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 
  3-quater. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono definite le modalita'  con  le  quali  si  procede  alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
  3-quinquies.  I  datori  di  lavoro  rispondono  in  solido   delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che  scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita'  disciplinate  dai
commi 3-bis e 3-ter.". 
  12. All'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,
n.78, convertito in legge con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
2010, n.122, dopo le  parole:  "settore  sociale"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' per le  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  di
attivita'  sociali  mediante  forme  di  lavoro  accessorio  di   cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n.276.". 
  13. All'articolo 2463-bis del  codice  civile,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "che non abbiano compiuto i  trentacinque
anni di eta' alla data della costituzione" sono soppresse; 
  b) al comma 2, punto 6), le parole: ", i quali devono essere scelti
tra i soci" sono soppresse; 
  c) il comma 4 e' soppresso. 
  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi; 
  b) al comma 4-bis le parole: "societa' a responsabilita' limitata a
capitale  ridotto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "societa'   a
responsabilita' limitata semplificata". 
  15. Le societa'  a  responsabilita'  limitata  a  capitale  ridotto
iscritte al registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  44  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  qualificate  societa'   a   responsabilita'
limitata semplificata. 
  16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) e' soppressa; 
  b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole "uguali  o
superiori al 20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "uguali o
superiori al 15 per cento"; 
  c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole "in Italia o all'estero"
sono aggiunte  le  seguenti:  ",  ovvero,  in  percentuale  uguale  o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo  3  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270"; 
  d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole "varieta' vegetale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un
programma per elaboratore originario registrato  presso  il  Registro
pubblico speciale per  i  programmi  per  elaboratore,  purche'  tali
privative siano".".