Art. 8 Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 3. L'efficacia dei commi 1 e 2 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.