Art. 9 
 
 
  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 
 
  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: 
      "La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  sostituzione
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti."; 
    b) all'ultimo comma, dopo le parole  "di  cui  al  secondo"  sono
inserite le seguenti: "e terzo". 
  2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, le  parole  "e  635-quinquies"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole:
"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  dei  delitti  di
cui agli articoli 55, comma 9, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e di cui alla  Parte  III,  Titolo  III,  Capo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.". 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell'ambito
dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti
possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base
della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita'
delle medesime."; 
    b) all'articolo 30-sexies,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      "3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata  la
misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".