Art. 11. 
 
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  e
                     relative norme attuative). 
 
  1. Al comma 2-ter dell'articolo 6  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre  2011,»  sono  inserite  le
seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del  rapporto  di
lavoro medesimo ovvero». Restano  in  ogni  caso  ferme  le  seguenti
condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che: 
  a) abbiano conseguito successivamente alla data di  cessazione,  la
quale comunque non  puo'  essere  anteriore  al  1°  gennaio  2009  e
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito  annuo  lordo  complessivo
riferito a qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500; 
  b) risultino in possesso dei requisiti  anagrafici  e  contributivi
che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima  della  data
di entrata in vigore del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico
entro il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno
2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di  euro
per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni
di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per  l'anno  2019.  Ai
fini della presentazione delle istanze da parte  dei  lavoratori,  si
applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di  cui
al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, come definite  nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171, e successivamente integrate  dal  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 22  aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183, con particolare riguardo alla  circostanza
che la data  di  cessazione  debba  risultare  da  elementi  certi  e
oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   Direzioni
Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative  o  regolamentari  e
alla  procedure  di  presentazione  delle  istanze  alle   competenti
Direzioni Territoriali del lavoro,  di  esame  delle  medesime  e  di
trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede  al  monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori  di  cui  al
comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  sulla  base  della  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal  monitoraggio  risulti
il raggiungimento del  limite  numerico  delle  domande  di  pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non
prende in esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
  3. I  risparmi  di  spesa  complessivamente  conseguiti  a  seguito
dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al  comma  18  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono  al  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, per essere destinati  al  finanziamento  di  misure  di
salvaguardia per  i  lavoratori  finalizzate  all'applicazione  delle
disposizioni in materia di requisiti di accesso  e  di  regime  delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano  maturato
i requisiti per l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al  31
dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al  comma  232  del
presente articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  decreto
ministeriale di cui al  comma  232  del  presente  articolo  e  delle
ulteriori modifiche apportate al  comma  2-ter  dell'articolo  6  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"; 
  b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni
di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno  2016,  a
2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1.110 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.527  milioni  di
euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019".