Art. 10
(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)
1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di
proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonche'
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la
programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa
con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui
trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le
modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo
comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni
scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla
medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive
modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente
comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.