Art. 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)
1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola "Alle" e' sostituita da "Negli anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";
b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico
2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici
2012-2013 e 2013-2014";
c) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri
per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede
di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e
amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi
5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su
proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato
l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui
ai commi 5 e 5-bis.".
2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.