Art. 13
(Integrazione delle anagrafi degli studenti)
1. Al fine di realizzare la piena e immediata operativita' e
l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti.
2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e
di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di
coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.