Art. 14 
 
                    (Istituti tecnici superiori) 
 
  1. All'articolo 52,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"
fino alla fine del periodo. 
  2. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  inerenti  alla  costituzione  o  al
funzionamento degli istituti tecnici superiori.