Art. 14
(Istituti tecnici superiori)
1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"
fino alla fine del periodo.
2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al
funzionamento degli istituti tecnici superiori.