Art. 15
(Personale scolastico)
1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio
scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse
rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma
414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano e' annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si
dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La predetta
percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e
2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento
e al novanta per cento ed e' pari al cento per cento a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016".
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14"
sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti
commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma
14";
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e' abrogato.
5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.
6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla
dichiarazione di inidoneita', della qualifica di assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito
provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e' gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova
visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di
inidoneita' non sia confermata, il personale interessato torna a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6 del
presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6
decorrono dalla data di conferma della inidoneita'. Il suddetto
personale puo' comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova
visita, l'applicazione del comma 6.
8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai
commi 6 e 7, operati in deroga alle facolta' assunzionali, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero nella
relativa provincia.
10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle
disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.