Art. 15 (Personale scolastico) 1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed e' pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016". 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 1) il comma 13 e' abrogato; 2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14"; 3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14"; b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato. 5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale. 6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e' gia' stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneita' non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneita'. Il suddetto personale puo' comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6. 8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facolta' assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio. 9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia. 10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.