Art. 17
(Dirigenti scolastici)
1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla
Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in
numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima
del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che
abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio
effettivo di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un
contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la
valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola
nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con
eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e
alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e' abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618
dell'articolo 1 della citata legge.
5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a
far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per
il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei
concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con
decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con
decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si e'
ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per
un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto
decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorita' per le
istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle
situate nelle aree caratterizzate da specificita' linguistiche, i
docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la
propria attivita' d'insegnamento presso istituzioni scolastiche
autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma
conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra
istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione
all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla
conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per
il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta
con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a
tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento
giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione
delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore
alle 300 unita', la composizione della commissione puo' prevedere
l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri
componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a
ciascuna delle quali e' preposto un presidente aggiunto ed e'
assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione
cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di
rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di
euro 400.000 nel 2014.