Art. 19
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico
2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo
270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico
2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia
maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento,
possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle
more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di
posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli
incarichi di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli
organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite con incarico
deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area
"Elevata professionalita'" del comparto Afam in possesso di laurea
magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da
ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo
equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di comando o in aspettativa, a valere sulle facolta' assunzionali di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine
di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di
euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4,
sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono
conto della spesa storica di ciascun istituto.