Art. 5 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1.  Per  iniziative  di  cooperazione  volte   ad   assicurare   il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  il
sostegno alla ricostruzione civile in favore  di  Afghanistan,  Iraq,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan,  Sud  Sudan  e
Paesi ad essi limitrofi e' autorizzata, a decorrere  dal  1°  ottobre
2013 e fino al 31 dicembre 2013, la  spesa  di  euro  23.600.000,  ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26  febbraio  1987,
n. 49, come determinati  dalla  Tabella  C  allegata  alla  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (legge di  stabilita'  2013).  Nell'ambito  del
predetto  stanziamento  e   nel   periodo   di   applicazione   delle
disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro  degli  affari
esteri con proprio  decreto,  puo'  destinare  risorse,  fino  ad  un
massimo del quindici per cento,  ad  iniziative  di  cooperazione  in
altre aree di crisi e puo' costituire strutture operative  temporanee
per assicurare il coordinamento delle  attivita'  e  l'organizzazione
degli interventi e delle iniziative previste. 
  2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  puo'
essere inviato o reclutato in loco personale  presso  la  sede  della
cooperazione civile italiana  ad  Herat,  e,  previa  verifica  delle
condizioni di sicurezza, puo' essere inviato personale nel territorio
della Repubblica  Federale  Somala.  Detto  personale  e'  coordinato
dall'unita' tecnica competente per  territorio,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
  3. Il Ministro degli affari esteri identifica le  misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1. 
  4. E' autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonche' in altre aree
e territori. 
  5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24  dicembre
2012, n. 229 (legge di bilancio 2013). 
  6. Nei limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  per  il
funzionamento delle unita' tecniche, di  cui  all'articolo  13  della
legge 26 febbraio 1987, n 49, e  delle  Sezioni  distaccate,  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero  degli
affari esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio
strettamente indispensabili per il personale inviato in missione  nei
Paesi di cui al comma 1, che per motivi  di  sicurezza  debba  essere
alloggiato in locali comunque  a  disposizione  dell'Amministrazione.
Alle spese per il  funzionamento  delle  medesime  strutture  non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  14,  e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, all'articolo  1,  commi  141  e  143,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  e  all'articolo  1,  commi  da  1  a  4,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi
di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle  autorizzazioni  di
spesa di cui al presente articolo.