Art. 6 
 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
              dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi  a  sostegno
del  processo  di  stabilizzazione  nei  Paesi   in   situazione   di
fragilita',  di  conflitto  o   post-conflitto.   Nell'ambito   dello
stanziamento di cui al  presente  comma,  il  Ministro  degli  affari
esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse per iniziative in
altre aree di crisi, per le  quali  emergano  urgenti  necessita'  di
intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate  dal
presente articolo. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un
funzionario  diplomatico  nell'area  di  confine  turco-siriana.   Al
medesimo funzionario sono corrisposti un'indennita' pari  all'ottanta
per cento di  quella  determinata  ai  sensi  dell'articolo  171  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  il
rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi
di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento  delle  sue
attivita' il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di  due
unita' di personale, da reperire in loco. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  800.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per  il
Libano. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  600.000   per   assicurare   la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo  fiduciario  della  NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano,  al  fondo  del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico,  al  fondo
fiduciario  NATO-Serbia  IV  per  la  distruzione   delle   munizioni
convenzionali  in  eccedenza  ed  esplosivi  e  al  fondo  fiduciario
NATO-Moldova III per la distruzione di  pesticidi  e  agenti  chimici
pericolosi. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  151.600   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento  della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di  cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa
(OSCE). 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  1.500.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013  per  l'attuazione  della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la  partecipazione  italiana  alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento  delle
politiche dei  Paesi  partecipanti  all'Iniziativa  Adriatica  Ionica
(IAI)  finalizzate  al  rafforzamento  della  cooperazione  regionale
nell'area e  per  assicurare  la  partecipazione  italiana  al  Fondo
fiduciario  InCE  istituito  presso   la   Banca   europea   per   la
ricostruzione e lo sviluppo 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la  prosecuzione  degli
interventi operativi di  emergenza  e  di  sicurezza  destinati  alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto  rischio  e  nei  Paesi  di  conflitto  e
post-conflitto. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento  delle
misure di sicurezza attiva, passiva  e  per  la  messa  in  sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita'. Alle spese di cui al presente comma non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. E' altresi' autorizzata la spesa di euro  40.000
per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con  compiti  di
protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto
rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alla sistemazione, in
alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio  in  Libia.  Per  la  copertura  dei   relativi   oneri   e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino  al  31  dicembre
2013, la spesa di euro 395.250. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio  in  missione  di
personale del  Ministero  degli  affari  esteri  presso  le  sedi  in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta  una  indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
Al personale inviato in missione e'  riconosciuto  il  viaggio  aereo
nella classe spettante. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  78.190  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni  PESD  e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  Europea.  Al
predetto personale  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
eventualmente   concessa   dall'organizzazione   internazionale    di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari  all'ottanta  per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo  171  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  il  contingente  italiano  in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque  superare  il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152  per
i viaggi di servizio, ai sensi  dell'articolo  186  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   18   del   1967,   e   successive
modificazioni, del personale del Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio presso gli uffici situati in  Afghanistan,  Iraq,  Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero  manifestarsi
nel corso del periodo.