Art. 7 
 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica  la  disciplina  di
cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n.  12.  Non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.  All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 . 
  2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli  articoli  5  e  6,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente  decreto.  Le  somme  di  cui  agli
articoli  5  e  6  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.   227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio  2013,  n.  12,
possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013. 
  3.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica,
all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il  comma  1,
e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato
presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del  Ministero  della
difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero
degli affari esteri per le competenze accessorie.».