Art. 6 Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni 1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 114. (Rappresentante del Governo) 1. La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.". 2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. 3. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 4. E' abrogato il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 5. Lo Statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi: a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita', in coerenza con gli orientamenti del SEBC; b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3; c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi; d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che puo' avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi. 6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove gia' non incluse, nel comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.