Art. 6 
 
 
         Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni 
 
  1. L'articolo 114 del Testo unico delle  leggi  sugli  istituti  di
emissione, approvato con regio decreto 28  aprile  1910,  n.  204,  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 114. 
                    (Rappresentante del Governo) 
 
    1. La direzione generale  della  Banca  d'Italia  deve  informare
volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e  delle
Finanze  del  giorno  e  dell'ora   fissati   per   la   convocazione
dell'assemblea generale  dei  partecipanti  e  per  le  adunanze  del
Consiglio superiore,  inviando  contemporaneamente  un  elenco  degli
affari da trattarsi. 
    2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio  superiore  assiste
un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a  cio'
delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.". 
 
  2. Sono o restano abrogati l'articolo 115  del  Testo  unico  delle
leggi sugli istituti di emissione, approvato  con  regio  decreto  28
aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21
e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni. 
  3. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 
  4. E' abrogato il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo
10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della  legge  28
dicembre 2005, n. 262. 
  5. Lo Statuto della Banca d'Italia e' adattato,  con  le  modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo  10  marzo
1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  decreto  medesimo,  tenendo  conto  in
particolare dei seguenti principi: 
  a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita',
in coerenza con gli orientamenti del SEBC; 
  b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei  partecipanti  sono
limitati a quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3; 
  c) anche al fine di facilitare  l'equilibrata  distribuzione  delle
quote fra i partecipanti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  sia
previsto a decorrere dal completamento dell'aumento  di  capitale  di
cui all'articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non  superiore
a 24 mesi durante il quale per le quote di  partecipazione  eccedenti
la soglia indicata all'articolo 1, comma 5, non spetta il diritto  di
voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi; 
  d) venga abrogata la clausola di  gradimento  alla  cessione  delle
quote, che puo'  avvenire  solo  fra  investitori  appartenenti  alle
categorie  indicate  all'articolo  1,  comma  4,  ferma  restando  la
verifica del rispetto dei limiti partecipativi. 
  6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia
trasferiscono le quote, ove gia'  non  incluse,  nel  comparto  delle
attivita' finanziarie  detenute  per  la  negoziazione,  ai  medesimi
valori di  iscrizione  del  comparto  di  provenienza.  Salvo  quanto
disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.