Art. 2 
 
 
                               Partiti 
 
  1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le  quali
i cittadini concorrono, con  metodo  democratico,  a  determinare  la
politica nazionale. 
  2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi  dell'articolo  49
della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto  delle
disposizioni del presente decreto.