Art. 3 
 
 
                               Statuto 
 
  1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti
dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di  uno  statuto,  redatto
nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto e'  allegato,  anche  in
forma grafica, il  simbolo,  che  con  la  denominazione  costituisce
elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. 
  2.  Lo  statuto,  nell'osservanza  dei  principi  fondamentali   di
democrazia, di  rispetto  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali nonche' dello Stato di diritto, indica: 
    a) il numero, la composizione  e  le  attribuzioni  degli  organi
deliberativi, esecutivi e  di  controllo,  le  modalita'  della  loro
elezione e la durata dei  relativi  incarichi,  nonche'  il  soggetto
fornito della rappresentanza legale; 
    b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali; 
    c) le procedure  richieste  per  l'approvazione  degli  atti  che
impegnano il partito; 
    d) i diritti e i doveri degli iscritti e  i  relativi  organi  di
garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita'
del partito; 
    e) i  criteri  con  i  quali  e'  assicurata  la  presenza  delle
minoranze negli organi collegiali non esecutivi; 
    f) le modalita' per promuovere e  assicurare,  attraverso  azioni
positive, l'obiettivo della  parita'  tra  i  sessi  negli  organismi
collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo  51
della Costituzione; 
    g) le procedure  relative  ai  casi  di  scioglimento,  chiusura,
sospensione  e   commissariamento   delle   eventuali   articolazioni
territoriali del partito; 
    h) i  criteri  con  i  quali  sono  assicurate  le  risorse  alle
eventuali articolazioni territoriali; 
    i)  le  misure  disciplinari  che  possono  essere  adottate  nei
confronti degli iscritti, gli organi competenti  ad  assumerle  e  le
procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla  difesa  e
il rispetto del principio del contraddittorio; 
    l) le modalita' di selezione delle candidature  per  le  elezioni
dei  membri  del  Parlamento  europeo   spettanti   all'Italia,   del
Parlamento nazionale, dei consigli delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche'  per
le cariche di sindaco e di  presidente  di  regione  e  di  provincia
autonoma; 
    m) le procedure per  modificare  lo  statuto,  il  simbolo  e  la
denominazione del partito; 
    n) l'organo responsabile della gestione  economico-finanziaria  e
patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; 
    o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio. 
  3.   Lo   statuto   puo'   prevedere   clausole   di   composizione
extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle
norme statutarie, attraverso  organismi  probivirali  definiti  dallo
statuto medesimo, nonche' procedure conciliative e arbitrali. 
  4. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto  e
dallo statuto, si applicano ai partiti politici le  disposizioni  del
codice civile e le norme di legge vigenti in materia.