Art. 4 
 
 
Registro dei  partiti  politici  che  possono  accedere  ai  benefici
                    previsti dal presente decreto 
 
  1.  I  partiti  politici  di  cui  all'articolo  3  sono  tenuti  a
trasmettere copia autentica del  proprio  statuto,  sottoscritta  dal
legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente  della  Camera  dei  deputati,  che  la   inoltrano   alla
Commissione di cui all'articolo 9, comma  3,  della  legge  6  luglio
2012, n. 96, la quale assume  la  denominazione  di  «Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti   dei   partiti   politici»,   di    seguito    denominata
«Commissione». 
  2. La Commissione, verificata la  conformita'  dello  statuto  alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  procede  all'iscrizione  del
partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti  politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto. 
  3. Qualora lo statuto non sia ritenuto  conforme,  la  Commissione,
previo contraddittorio, invita il  partito  politico  ad  apportarvi,
entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche. 
  4.  Ogni  modifica  dello  statuto  deve  essere  sottoposta   alla
Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo. 
  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese,  rispettivamente,
dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero  dalla
data di approvazione delle modificazioni. 
  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro
dodici mesi dalla medesima data. 
  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni  necessarie  per  l'ammissione  dei  partiti  politici  ai
benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui
al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto possono comunque usufruire dei predetti  benefici  a
condizione che siano in possesso dei  requisiti  e  ottemperino  alle
disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto. 
  8. Il registro di cui al comma 2  e'  consultabile  in  un'apposita
sezione del portale internet ufficiale del Parlamento  italiano.  Nel
registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione
dei  partiti  politici   che   soddisfano   i   requisiti   di   cui,
rispettivamente, alla lettera a)  e  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 10.