Art. 5 
 
 
            Norme per la trasparenza e la semplificazione 
 
  1. I partiti politici assicurano la trasparenza  e  l'accesso  alle
informazioni relative al  proprio  assetto  statutario,  agli  organi
associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la
realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di  elevata
accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza
di informazione, di chiarezza di  linguaggio,  di  affidabilita',  di
semplicita' di  consultazione,  di  qualita',  di  omogeneita'  e  di
interoperabilita'. 
  2. Entro il 15 luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti  internet  dei
partiti politici  e  in  un'apposita  sezione  del  portale  internet
ufficiale del Parlamento italiano sono  pubblicati  gli  statuti  dei
partiti  medesimi,  dopo  il  controllo   di   conformita'   di   cui
all'articolo 4, comma 2,  del  presente  decreto,  nonche',  dopo  il
controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 6 luglio 2012, n.  96,  il  rendiconto  di  esercizio,
anche in formato open data, corredato della relazione sulla  gestione
e della nota integrativa, la relazione del revisore o della  societa'
di revisione, ove prevista, nonche' il verbale  di  approvazione  del
rendiconto di esercizio da parte del competente  organo  del  partito
politico. Nella suddetta sezione del portale internet  ufficiale  del
Parlamento italiano sono altresi' pubblicati, ai  sensi  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i  dati  relativi  alla  situazione
reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di  Governo  e  dei
parlamentari nonche' dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia. 
  3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore  dei  partiti
politici iscritti  nel  registro  di  cui  all'articolo  4,  che  non
superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di
pagamento  diversi  dal  contante  che  consentano  di  garantire  la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore,  non
si applicano le disposizioni di cui al terzo  comma  dell'articolo  4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei
casi di cui al presente comma, i rappresentanti  legali  dei  partiti
beneficiari  delle  erogazioni  sono  tenuti   a   trasmettere   alla
Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che  hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a
euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di  cui
al periodo precedente deve essere  adempiuto  entro  tre  mesi  dalla
percezione  del  finanziamento  o  del   contributo.   In   caso   di
inadempienza al predetto obbligo  ovvero  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma
dell'articolo 4 della citata legge n.  659  del  1981.  L'elenco  dei
soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e  i
relativi importi sono pubblicati in  maniera  facilmente  accessibile
nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini  hanno
comunque  diritto  di  accedere  a  tale  documentazione  secondo  le
modalita' stabilite  dall'Ufficio  di  Presidenza  della  Camera  dei
deputati.  L'elenco  dei  soggetti  che  hanno  erogato  i   predetti
finanziamenti o contributi e i relativi importi e'  pubblicato,  come
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito  internet  del  partito
politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono individuate  le  modalita'  per  garantire  la
tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei  soggetti  di
cui al primo periodo del presente comma. 
  4. Alle fondazioni e alle  associazioni  la  composizione  dei  cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni
di partiti o movimenti  politici,  nonche'  alle  fondazioni  e  alle
associazioni  che  eroghino  somme  a   titolo   di   liberalita'   o
contribuiscano al finanziamento di  iniziative  o  servizi  a  titolo
gratuito  in  favore  di   partiti,   movimenti   politici   o   loro
articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri  regionali,  in
misura superiore al 10 per cento dei  propri  proventi  di  esercizio
dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma  1
del presente articolo, relative alla trasparenza e  alla  pubblicita'
degli statuti e dei bilanci.