Art. 6 
 
 
     Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici 
 
  1. Al bilancio dei partiti e movimenti  politici  sono  allegati  i
bilanci delle loro sedi regionali, nonche' quelli delle fondazioni  e
associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata
in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti
politici.