Art. 7 Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societa' di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.