Art. 7 
 
 
          Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti 
 
  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti  nella
seconda sezione del registro  di  cui  all'articolo  4  del  presente
decreto  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di   revisione
contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della  legge  6  luglio
2012, n. 96. 
  2. Le articolazioni territoriali di livello regionale  dei  partiti
politici iscritti nel registro  di  cui  all'articolo  4,  dotate  di
autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile,  che   abbiano
ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori
a 150.000 euro, sono tenute  ad  avvalersi  alternativamente  di  una
societa' di revisione o di un revisore contabile  iscritto  all'albo.
In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.