Art. 8 
 
 
                Controllo dei rendiconti dei partiti 
 
  1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del
rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  e
successive  modificazioni,   e   dei   relativi   allegati,   nonche'
sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita'  di  cui
al presente decreto, sono effettuati dalla  Commissione.  Nell'ambito
del controllo, la Commissione invita i  partiti  a  sanare  eventuali
irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui
ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6  luglio  2012,  n.
96. 
  2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui  all'articolo
7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e  i
relativi allegati o il verbale  di  approvazione  del  rendiconto  da
parte del competente organo  interno,  qualora  l'inottemperanza  non
venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione  dispone,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della
contestazione, la cancellazione del partito  politico  dalla  seconda
sezione del registro di cui all'articolo 4. 
  3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli  obblighi  di
cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio  1997,
n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei
documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del  presente  decreto  nel
termine  ivi   indicato,   la   Commissione   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un  terzo
delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12. 
  4. Ai partiti politici che  nel  rendiconto  di  esercizio  abbiano
omesso dati ovvero abbiano dichiarato  dati  difformi  rispetto  alle
scritture  e  ai  documenti  contabili,  la  Commissione  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato  o
difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi
spettanti  ai  sensi  dell'articolo  12,  nel  limite  di  un   terzo
dell'importo medesimo. Ove una o  piu'  voci  del  rendiconto  di  un
partito non siano rappresentate in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato A alla legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  la  Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  fino  a  un  ventesimo
delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12. 
  5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione  e  nella
nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte,  le
informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta  o  veritiera,
la  Commissione  applica,   per   ogni   informazione   omessa,   non
correttamente rappresentata o riportante dati non  corrispondenti  al
vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle
somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite  di  un
terzo dell'importo medesimo. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le  sanzioni  applicate
non possono superare nel loro  complesso  i  due  terzi  delle  somme
spettanti  ai  sensi  dell'articolo   12.   Nell'applicazione   delle
sanzioni,  la  Commissione   tiene   conto   della   gravita'   delle
irregolarita' commesse e ne indica i motivi. 
  7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi  da
2 a 5 siano state commesse  da  partiti  politici  che  abbiano  gia'
percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo  12
e che non abbiano diritto  a  percepirne  di  nuove,  la  Commissione
applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta
al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso
complessivamente attribuito ai  sensi  dell'articolo  12  nell'ultimo
anno. 
  8.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal presente  articolo,  nonche'  ai  fini  della
tutela  giurisdizionale,  si  applicano  le   disposizioni   generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo  quanto  diversamente
previsto dall'articolo 9 della legge  6  luglio  2012,  n.  96,  come
modificato dall'articolo 14 del  presente  decreto,  e  salvo  quanto
previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26
della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. 
  9. I partiti che  abbiano  fruito  della  contribuzione  volontaria
agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria  ai
sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e,
comunque, non  oltre  il  terzo  esercizio  successivo  a  quello  di
percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali,  all'obbligo  di
presentare alla Commissione il rendiconto e i  relativi  allegati  di
cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  e  successive
modificazioni. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito
politico interessato e sono comunicate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che riduce, nella misura disposta  dalla  Commissione,
le somme di cui all'articolo 12 spettanti per  il  periodo  d'imposta
corrispondente  all'esercizio  rendicontato  cui  si   riferisce   la
violazione. 
  11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni  di
tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a
sottoscrivere i rendiconti relativi agli  esercizi  dei  cinque  anni
successivi. 
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dall'anno 2014.