Art. 9 
 
 
              Parita' di accesso alle cariche elettive 
 
  1. I partiti  politici  promuovono  la  parita'  nell'accesso  alle
cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. 
  2. Nel caso in cui, nel numero  complessivo  dei  candidati  di  un
partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati,  del
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in  misura  inferiore
al 40 per cento, le risorse spettanti al partito  politico  ai  sensi
dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale  pari  allo  0,50
per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale  dei
candidati  del  sesso  meno   rappresentato,   nel   limite   massimo
complessivo del 10 per cento. 
  3. Ai partiti politici che non abbiano  destinato  una  quota  pari
almeno al 10 per  cento  delle  somme  ad  essi  spettanti  ai  sensi
dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la  partecipazione
attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo  delle  somme  ad  essi
spettanti ai sensi dell'articolo 12. 
  4. A decorrere  dall'anno  2014,  e'  istituito  un  fondo  in  cui
confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3. 
  5. Le risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  4  sono  annualmente
suddivise tra i partiti per i quali  la  percentuale  di  eletti  del
sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al
40 per cento  e  sono  ripartite  in  misura  proporzionale  ai  voti
ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i  fini
di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo  l'esercizio
delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.