Art. 10 Organismi 1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III. 2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo; b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione periodica; c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attivita' di verificazione periodica; d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati; e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica; f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica; g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione; h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.