Art. 10 
 
 
                              Organismi 
 
  1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III. 
  2.  L'Unioncamere  forma  l'elenco  degli   organismi   che   hanno
presentato apposita Scia a Unioncamere e che  risultano  in  possesso
dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco e'  reso  pubblico,  e'
consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno
i seguenti dati: 
  a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo; 
  b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione
periodica; 
  c) indirizzo completo della sede  legale  e  delle  eventuali  sedi
operative ove viene svolta l'attivita' di verificazione periodica; 
  d)  elementi   identificativi   assegnati,   compresi   i   sigilli
utilizzati; 
  e)  tipi  di  strumenti  dei  quali  si  esegue  la   verificazione
periodica; 
  f) recapito telefonico, di fax  ed  eventuale  indirizzo  di  posta
elettronica; 
  g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di cessazione; 
  h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.