Art. 11 
 
 
                     Riparazione degli strumenti 
 
  1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell'acqua e i  sui
contatori di  calore  hanno  esito  negativo  questi  possono  essere
detenuti dal titolare del contatore dell'acqua  e  del  contatore  di
calore nel luogo di impiego purche' muniti del contrassegno  previsto
all'articolo 4, comma 8, lettera b)  e  non  utilizzati.  Gli  stessi
strumenti,   qualora   la   verificazione   periodica   non   avvenga
contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa
richiesta di una nuova verificazione  periodica,  purche'  muniti  di
sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore,
fino all'esecuzione della verificazione periodica. 
  2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore  di  calore
richiede una  nuova  verificazione  periodica  nei  casi  in  cui  ha
provveduto ad una riparazione del  contatore  che  ha  comportato  la
rimozione di etichette o di altri sigilli di protezione anche di tipo
elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati  con  i  sigilli
provvisori applicati dal riparatore  a  richiesta  del  titolare  del
contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica. 
  3. La verificazione periodica e' eseguita  entro  30  giorni  dalla
data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.