Art. 11 Riparazione degli strumenti 1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell'acqua e i sui contatori di calore hanno esito negativo questi possono essere detenuti dal titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore nel luogo di impiego purche' muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica. 2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha provveduto ad una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di etichette o di altri sigilli di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica. 3. La verificazione periodica e' eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.