Art. 12 
 
 
Obblighi del titolare del contatore dell'acqua  e  del  contatore  di
                               calore 
 
  1. I titolari dei contatori dell'acqua e  di  contatori  di  calore
soggetti all'obbligo della verificazione periodica: 
  a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di  commercio  competente
ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine  dell'utilizzo  e  gli
altri elementi previsti dall'articolo  13,  comma  2,  del  contatore
dell'acqua e del contatore di  calore,  indicandone  l'eventuale  uso
temporaneo; 
  b)  garantiscono  il  corretto  funzionamento  dei  loro  contatori
dell'acqua   e   contatori   di   calore,   conservano   inoltre   la
documentazione a corredo dello strumento e  il  libretto  metrologico
che  deve  contenere  almeno  gli  elementi   informativi   riportati
nell'allegato II; 
  c)  mantengono  l'integrita'  dell'etichetta  apposta  in  sede  di
verificazione periodica, nonche'  di  ogni  altro  marchio,  sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; 
  d) curano l'integrita' dei sigilli  provvisori  di  cui  richiedono
l'applicazione al riparatore.