Art. 13 Elenco titolari di contatori dell'acqua e dei contatori di calore 1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. 2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari dei contatori dell'acqua e dei contatore di calore, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore; b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio qualora diverso dal precedente; c) tipo del contatore; d) marca e modello del contatore; e) anno della marcatura CE del contatore; f) portata permanente (Q3) per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp), per i contatori di calore; g) numero di serie del contatore; h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.