Art. 13 
 
 
  Elenco titolari di contatori dell'acqua e dei contatori di calore 
 
  1. La Camera di commercio  raccoglie  su  supporto  informatico  le
informazioni  ottenute  sulla  base  delle   comunicazioni   di   cui
all'articolo 12,  comma  1,  e  delle  trasmissioni  da  parte  degli
organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli
esiti dell'attivita' relativa ai  controlli  casuali,  provvedendo  a
trasmetterle ad Unioncamere. 
  2. Le Camere di commercio formano altresi'  l'elenco  dei  titolari
dei contatori dell'acqua e dei contatore di calore, consultabile  dal
pubblico  anche  per  via  informatica  e  telematica  ai  soli  fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della
vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente: 
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore; 
  b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio qualora diverso
dal precedente; 
  c) tipo del contatore; 
  d) marca e modello del contatore; 
  e) anno della marcatura CE del contatore; 
  f) portata permanente (Q3) per  i  contatori  dell'acqua  e  valore
massimo di portata del liquido di trasmissione di  calore  consentito
in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp),
per i contatori di calore; 
  g) numero di serie del contatore; 
  h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; 
  i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.