Art. 8 
 
 
                             Generalita' 
 
  1. I contatori dell'acqua e i contatori di  calore  utilizzati  per
una funzione di misura  legale  sono  sottoposti  alla  verificazione
periodica  secondo  le  periodicita'  previste  all'allegato  I   che
decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura  CE  e  la
marcatura metrologica supplementare. 
  2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore  di  calore
richiede  la  verificazione  periodica  entro   la   scadenza   della
precedente o entro 10 giorni  dall'avvenuta  riparazione  dei  propri
strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette
o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. 
  3. L'esito positivo  della  verificazione  periodica  e'  attestato
mediante applicazione dei contrassegni di cui all'allegato III, punto
2, e il ripristino degli eventuali  sigilli  rimossi,  mentre  quello
negativo e' attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo
allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non puo' essere applicato
direttamente sullo strumento oggetto della verificazione,  questo  e'
apposto sul libretto metrologico. 
  4. In  occasione  della  verificazione  periodica  contemplata  dal
presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di
cui  all'articolo  4,  comma  6,  l'annotazione  delle   informazioni
previste dall'allegato II. 
  5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e' riportato il logo  recante
gli  elementi  identificativi  previsti  all'articolo  16,  comma  2,
dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica. 
  6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore
dell'acqua e il  contatore  di  calore  risultano  installati  presso
un'utenza  con  fornitura  non  attiva,  il  titolare  del  contatore
dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione
periodica  entro  30   giorni   dall'avvenuta   riattivazione   della
fornitura.