Art. 8 Generalita' 1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicita' previste all'allegato I che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. 3. L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato mediante applicazione dei contrassegni di cui all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo e' attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico. 4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II. 5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e' riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica. 6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore dell'acqua e il contatore di calore risultano installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.