Art. 9 
 
 
              Procedure per la verificazione periodica 
 
  1. Le  procedure  da  seguire  nella  verificazione  periodica  dei
contatori dell'acqua e  dei  contatori  di  calore  sono  rivolte  ad
accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi  qualsiasi
operazione che comporti l'alterazione dei  parametri  di  lavoro,  lo
smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione  di
quelli a protezione  delle  sonde.  Nelle  more  dell'adozione  delle
direttive previste al  comma  3  dell'articolo  3,  la  verificazione
periodica e' eseguita tenendo presenti i  principi  desumibili  dalle
prescrizioni in materia di verificazione CE  della  pertinente  norma
armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione
OIML. Si applicano  inoltre  le  eventuali  procedure  specificamente
previste per controlli analoghi dai relativi attestati  di  esame  CE
del tipo o di progetto. 
  2. Gli  strumenti  utilizzati  nella  verificazione  periodica  non
devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo  dell'errore
massimo tollerato previsto per  la  tipologia  di  controllo  che  si
esegue;  in  particolare  l'incertezza  estesa  di   taratura   degli
strumenti non deve essere superiore ad un terzo  dell'errore  ammesso
sullo strumento sottoposto a verificazione. 
  3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio  per  eseguire
la verificazione periodica devono essere  muniti  di  certificato  di
taratura rilasciato da laboratori accreditati da  enti  designati  ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che  gli  strumenti
sono  destinati  a  misurare.   Tale   certificazione   e'   ripetuta
annualmente. 
  4. Nel caso in cui la verificazione  del  contatore  dell'acqua  in
servizio venga effettuata  con  un  contatore  di  controllo  (master
meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore  ad  un
terzo dell'errore massimo tollerato e, in  particolare,  l'incertezza
estesa di  taratura  del  contatore  di  controllo  non  deve  essere
superiore ad un terzo dell'errore massimo ammesso  sul  contatore  in
servizio.  Il  contatore  di  controllo  deve  essere  munito  di  un
certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da  enti
designati ai sensi del regolamento (CE) n.  765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di  misura  che
il contatore e' destinato a misurare. L'organismo che  ha  presentato
una  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  a  Unioncamere
sottopone   i   propri   contatori   di   controllo   alla   suddetta
certificazione con cadenza annuale. 
  5. In alternativa al contatore di controllo (master meter)  possono
essere utilizzati  per  la  verificazione  anche  sistemi  di  misura
equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 4. 
  6. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni  da
svolgere  sono  nella  disponibilita'  materiale  dell'organismo  che
svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero  secondo
altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'. 
  7. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone
sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove
e'  riportato   il   logo   recante   gli   elementi   identificativi
dell'organismo che lo appone e la data. Il  contrassegno  e'  rimosso
all'atto della nuova richiesta di  verificazione  periodica  o  della
verificazione stessa. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008, si
          veda la nota all'art. 2. 
              - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 si veda  la  nota
          all'art. 2.