Art. 9 Procedure per la verificazione periodica 1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verificazione periodica e' eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto. 2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sullo strumento sottoposto a verificazione. 3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Tale certificazione e' ripetuta annualmente. 4. Nel caso in cui la verificazione del contatore dell'acqua in servizio venga effettuata con un contatore di controllo (master meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e, in particolare, l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo ammesso sul contatore in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e' destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale. 5. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 4. 6. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'. 7. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove e' riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e' rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008, si veda la nota all'art. 2. - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 si veda la nota all'art. 2.