Art. 10 Informativa all'IVASS 1. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, dopo averlo preventivamente sottoposto al comitato di sorveglianza, l'elenco analitico delle spese della liquidazione, di qualunque natura ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre nonche' degli incassi effettuati nel trimestre medesimo, mediante compilazione di un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti in conformita' agli schemi di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento. 2. Il comitato di sorveglianza da' atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore dell'elenco di cui al comma primo nel verbale della riunione nella quale e' effettuata la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni o rilievi nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo. 3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati da copia dei conti deposito titoli e degli estratti conto bancari e postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti per gli incassi effettuati nello stesso trimestre nonche' da copia della documentazione giustificativa delle spese se di importo unitario superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 5.000 euro effettuati nel trimestre e riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori danno disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS. 4. I documenti di cui ai commi primo e terzo sono trasmessi dal commissario liquidatore all'IVASS entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre di riferimento. 5. Il commissario liquidatore da' riscontro alle richieste dell'IVASS in merito agli atti della gestione liquidatoria e in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto. 6. In applicazione dell'art. 250, comma quarto, del decreto, le relazioni sull'andamento della liquidazione da inviare all'Istituto avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno). Tutti i riferimenti al periodo trimestrale contenuti nei modelli e nelle istruzioni di compilazione nonche' nelle circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile 1985 e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono intendersi sostituiti e riferiti ad un periodo semestrale. 7. In sede di resoconto semestrale, oltre alla compilazione dei modelli, andra' predisposta una relazione concernente in dettaglio le principali attivita' gestionali svolte nel periodo e il programma di attivita' relativo al semestre successivo, evidenziando le problematiche particolari incontrate nella conduzione della procedura, le difficolta' che impediscono di addivenire ad una rapida conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per accelerare i tempi di chiusura della liquidazione. 8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno essere forniti i seguenti ulteriori dati: elenco dei dipendenti, se ancora presenti, con l'indicazione della qualifica, dell'incarico svolto; elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di altri rapporti di collaborazione con l'indicazione della data di inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e del settore di attivita'; elenco dei crediti vantati nei confronti degli assicurati, ove ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei; elenco delle posizioni creditorie verso agenti ancora da recuperare, con l'indicazione della tipologia del credito, dell'ammontare della sorte dovuta, degli interessi maturati, dello stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la data della piu' prossima udienza di trattazione; elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora da recuperare, raggruppati per singola impresa con indicazione dello stato delle relative pratiche di recupero; elenco dei trattati di riassicurazione, in relazione ai quali esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi saldi e dello stato della pratica di recupero avviata; elenco di tutte le altre posizioni creditorie da recuperare di singolo ammontare superiore a euro 10.000 con l'indicazione della situazione corrente della pratica; elenco delle cause di opposizione, di impugnazione e tardive ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza; elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con l'indicazione del valore a suo tempo attribuito e quello effettivamente realizzato e, per le societa' cui si applica la normativa, le modifiche e le informative previste dall'art. 258, secondo comma, CAP.