Art. 10 
 
                        Informativa all'IVASS 
 
  1. Il commissario  liquidatore  trasmette  all'IVASS,  dopo  averlo
preventivamente sottoposto  al  comitato  di  sorveglianza,  l'elenco
analitico delle spese della  liquidazione,  di  qualunque  natura  ed
ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e  riparti
ai creditori, sostenute in ciascun trimestre  nonche'  degli  incassi
effettuati  nel  trimestre  medesimo,  mediante  compilazione  di  un
prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti  in
conformita'  agli  schemi  di  cui  all'allegato  n.  1  al  presente
Regolamento. 
  2. Il comitato di sorveglianza da' atto dell'avvenuta comunicazione
da parte del commissario liquidatore  dell'elenco  di  cui  al  comma
primo nel  verbale  della  riunione  nella  quale  e'  effettuata  la
relativa consegna e annota le eventuali osservazioni  o  rilievi  nel
verbale medesimo o in quello immediatamente successivo. 
  3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati  da  copia  dei
conti deposito titoli  e  degli  estratti  conto  bancari  e  postali
riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti  per  gli
incassi effettuati nello stesso  trimestre  nonche'  da  copia  della
documentazione giustificativa delle  spese  se  di  importo  unitario
superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di  pagamenti  frazionati  di
importo  inferiore  a  5.000  euro   effettuati   nel   trimestre   e
riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori  danno
disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti
o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con
cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS. 
  4. I documenti di cui ai commi primo e  terzo  sono  trasmessi  dal
commissario liquidatore all'IVASS  entro  60  giorni  dalla  fine  di
ciascun trimestre di riferimento. 
  5.  Il  commissario  liquidatore  da'  riscontro   alle   richieste
dell'IVASS in merito agli  atti  della  gestione  liquidatoria  e  in
ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal  ricevimento
della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto. 
  6. In applicazione dell'art. 250, comma  quarto,  del  decreto,  le
relazioni sull'andamento della liquidazione da  inviare  all'Istituto
avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31  dicembre  di  ciascun
anno). Tutti i  riferimenti  al  periodo  trimestrale  contenuti  nei
modelli e nelle istruzioni di compilazione  nonche'  nelle  circolari
ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile  1985
e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono  intendersi  sostituiti  e
riferiti ad un periodo semestrale. 
  7. In sede di resoconto semestrale,  oltre  alla  compilazione  dei
modelli, andra' predisposta una relazione concernente in dettaglio le
principali attivita' gestionali svolte nel periodo e il programma  di
attivita'  relativo   al   semestre   successivo,   evidenziando   le
problematiche   particolari   incontrate   nella   conduzione   della
procedura, le difficolta' che impediscono di addivenire ad una rapida
conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per
accelerare i tempi di chiusura della liquidazione. 
  8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello
stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno
essere forniti i seguenti ulteriori dati: 
    elenco dei dipendenti,  se  ancora  presenti,  con  l'indicazione
della qualifica, dell'incarico svolto; 
    elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di
altri rapporti di collaborazione  con  l'indicazione  della  data  di
inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e
del settore di attivita'; 
    elenco dei crediti vantati nei confronti  degli  assicurati,  ove
ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei; 
    elenco  delle  posizioni  creditorie  verso  agenti   ancora   da
recuperare,  con   l'indicazione   della   tipologia   del   credito,
dell'ammontare della sorte dovuta, degli  interessi  maturati,  dello
stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la  data  della
piu' prossima udienza di trattazione; 
    elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora  da  recuperare,
raggruppati per singola impresa con  indicazione  dello  stato  delle
relative pratiche di recupero; 
    elenco dei trattati di riassicurazione,  in  relazione  ai  quali
esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi
saldi e dello stato della pratica di recupero avviata; 
    elenco di tutte le altre posizioni creditorie  da  recuperare  di
singolo ammontare superiore a euro  10.000  con  l'indicazione  della
situazione corrente della pratica; 
    elenco delle cause di  opposizione,  di  impugnazione  e  tardive
ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza; 
    elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla  data
del  provvedimento  di   liquidazione   coatta   amministrativa   con
l'indicazione  del  valore  a   suo   tempo   attribuito   e   quello
effettivamente realizzato e,  per  le  societa'  cui  si  applica  la
normativa, le modifiche e  le  informative  previste  dall'art.  258,
secondo comma, CAP.