Art. 10
Informativa all'IVASS
1. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, dopo averlo
preventivamente sottoposto al comitato di sorveglianza, l'elenco
analitico delle spese della liquidazione, di qualunque natura ed
ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e riparti
ai creditori, sostenute in ciascun trimestre nonche' degli incassi
effettuati nel trimestre medesimo, mediante compilazione di un
prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti in
conformita' agli schemi di cui all'allegato n. 1 al presente
Regolamento.
2. Il comitato di sorveglianza da' atto dell'avvenuta comunicazione
da parte del commissario liquidatore dell'elenco di cui al comma
primo nel verbale della riunione nella quale e' effettuata la
relativa consegna e annota le eventuali osservazioni o rilievi nel
verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.
3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati da copia dei
conti deposito titoli e degli estratti conto bancari e postali
riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti per gli
incassi effettuati nello stesso trimestre nonche' da copia della
documentazione giustificativa delle spese se di importo unitario
superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di pagamenti frazionati di
importo inferiore a 5.000 euro effettuati nel trimestre e
riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori danno
disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti
o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con
cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS.
4. I documenti di cui ai commi primo e terzo sono trasmessi dal
commissario liquidatore all'IVASS entro 60 giorni dalla fine di
ciascun trimestre di riferimento.
5. Il commissario liquidatore da' riscontro alle richieste
dell'IVASS in merito agli atti della gestione liquidatoria e in
ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto.
6. In applicazione dell'art. 250, comma quarto, del decreto, le
relazioni sull'andamento della liquidazione da inviare all'Istituto
avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun
anno). Tutti i riferimenti al periodo trimestrale contenuti nei
modelli e nelle istruzioni di compilazione nonche' nelle circolari
ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile 1985
e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono intendersi sostituiti e
riferiti ad un periodo semestrale.
7. In sede di resoconto semestrale, oltre alla compilazione dei
modelli, andra' predisposta una relazione concernente in dettaglio le
principali attivita' gestionali svolte nel periodo e il programma di
attivita' relativo al semestre successivo, evidenziando le
problematiche particolari incontrate nella conduzione della
procedura, le difficolta' che impediscono di addivenire ad una rapida
conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per
accelerare i tempi di chiusura della liquidazione.
8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello
stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno
essere forniti i seguenti ulteriori dati:
elenco dei dipendenti, se ancora presenti, con l'indicazione
della qualifica, dell'incarico svolto;
elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di
altri rapporti di collaborazione con l'indicazione della data di
inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e
del settore di attivita';
elenco dei crediti vantati nei confronti degli assicurati, ove
ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei;
elenco delle posizioni creditorie verso agenti ancora da
recuperare, con l'indicazione della tipologia del credito,
dell'ammontare della sorte dovuta, degli interessi maturati, dello
stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la data della
piu' prossima udienza di trattazione;
elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora da recuperare,
raggruppati per singola impresa con indicazione dello stato delle
relative pratiche di recupero;
elenco dei trattati di riassicurazione, in relazione ai quali
esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi
saldi e dello stato della pratica di recupero avviata;
elenco di tutte le altre posizioni creditorie da recuperare di
singolo ammontare superiore a euro 10.000 con l'indicazione della
situazione corrente della pratica;
elenco delle cause di opposizione, di impugnazione e tardive
ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza;
elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla data
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con
l'indicazione del valore a suo tempo attribuito e quello
effettivamente realizzato e, per le societa' cui si applica la
normativa, le modifiche e le informative previste dall'art. 258,
secondo comma, CAP.