Art. 10-bis Revisione 1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia del ceto creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private e nel presente Regolamento, possono sottoporre a revisione l'attivita' liquidatoria, previa autorizzazione o a seguito di espressa richiesta dell'IVASS, avvalendosi di societa' specializzate operanti sul mercato. 2, L'attivita' di revisione puo' riguardare anche singoli aspetti dell'attivita' liquidatoria nonche' la sua efficacia sotto il profilo dell'analisi costi-benefici, fornendo indicazioni specifiche in ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il miglioramento della gestione. 3. I relativi costi saranno a carico dell'impresa posta in liquidazione.