Art. 10-bis 
 
                              Revisione 
 
  1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia  del  ceto
creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni  contenute
nel codice delle assicurazioni private e  nel  presente  Regolamento,
possono  sottoporre  a  revisione  l'attivita'  liquidatoria,  previa
autorizzazione  o  a  seguito  di  espressa   richiesta   dell'IVASS,
avvalendosi di societa' specializzate operanti sul mercato. 
  2, L'attivita' di revisione puo' riguardare anche  singoli  aspetti
dell'attivita' liquidatoria nonche' la sua efficacia sotto il profilo
dell'analisi  costi-benefici,  fornendo  indicazioni  specifiche   in
ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il
miglioramento della gestione. 
  3.  I  relativi  costi  saranno  a  carico  dell'impresa  posta  in
liquidazione.