Art. 10-bis
Revisione
1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia del ceto
creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni contenute
nel codice delle assicurazioni private e nel presente Regolamento,
possono sottoporre a revisione l'attivita' liquidatoria, previa
autorizzazione o a seguito di espressa richiesta dell'IVASS,
avvalendosi di societa' specializzate operanti sul mercato.
2, L'attivita' di revisione puo' riguardare anche singoli aspetti
dell'attivita' liquidatoria nonche' la sua efficacia sotto il profilo
dell'analisi costi-benefici, fornendo indicazioni specifiche in
ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il
miglioramento della gestione.
3. I relativi costi saranno a carico dell'impresa posta in
liquidazione.