Art. 4 
 
                          Principi generali 
 
  1.  Nello  svolgimento  delle  operazioni  della  liquidazione   il
commissario liquidatore si attiene a criteri  di  economicita'  della
gestione,  valuta  il  rapporto  costi-benefici   delle   operazioni,
provvede agli adempimenti e persegue le finalita' della procedura con
la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo
incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma  primo
del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.