Art. 4 Principi generali 1. Nello svolgimento delle operazioni della liquidazione il commissario liquidatore si attiene a criteri di economicita' della gestione, valuta il rapporto costi-benefici delle operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalita' della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma primo del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.