Art. 4
Principi generali
1. Nello svolgimento delle operazioni della liquidazione il
commissario liquidatore si attiene a criteri di economicita' della
gestione, valuta il rapporto costi-benefici delle operazioni,
provvede agli adempimenti e persegue le finalita' della procedura con
la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo
incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma primo
del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.