Art. 5 
 
        Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS 
 
  1.  Fatte  salve   le   disposizioni   di   legge   che   prevedono
l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento  di  singole
operazioni, il  commissario  liquidatore  sottopone  alla  preventiva
autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti: 
    a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e  di  libretti
di deposito bancari e postali; 
    b) disinvestimento anticipato di titoli di stato; 
    c) trasferimento di disponibilita' liquide dai conti vincolati ai
conti liberi destinati alle esigenze della  gestione  corrente  della
procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o  per
un eventuale maggior importo che verra'  determinato  dall'IVASS  per
ciascuna liquidazione con apposita comunicazione; 
    d) prelievo dai conti vincolati  di  disponibilita'  liquide  per
pagamenti da effettuare a terzi; 
    e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la  sua
responsabilita', di attivita' in favore della  liquidazione,  rinnovo
dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per  un  periodo
non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e  dei  compensi
professionali; 
    f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e  di
professionisti  per  prestazioni  da  svolgere  nell'interesse  della
procedura e determinazione dei relativi compensi,  nel  caso  in  cui
questi siano di importo,  anche  stimato,  superiore  a  50.000  euro
ovvero di valore indeterminato.  Qualora  piu'  professionisti  siano
incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai
fini del limite prima indicato; 
    g) nomina di legali nei giudizi avviati da  terzi  nei  confronti
della liquidazione e determinazione dei relativi compensi,  nel  caso
in cui questi siano di importo, anche  stimato,  superiore  a  50.000
euro ovvero di  valore  indeterminato.  Qualora  piu'  professionisti
siano incaricati per la stessa  pratica,  i  relativi  compensi  sono
sommati ai fini del limite prima indicato; 
    h)  spese  della  liquidazione,  comprese  quelle  relative  agli
incarichi professionali di cui alle lettere f) e g),  se  di  importo
singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate  a
prestazioni periodiche o a  carattere  continuativo,  le  spese  sono
sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base  annua
superiore a 50.000 euro; 
    i) vendita di immobili; 
    l)  vendita  di  titoli   acquistati   dall'impresa   prima   del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  e  di  quote  di
societa' controllate, qualora il loro valore sia superiore  a  50.000
euro; 
    m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni  mobili  di
valore stimato superiore a 50.000 euro; 
    n) locazione a terzi di immobili di proprieta' della liquidazione
e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonche'
eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi. 
  2. Con riguardo alle procedure aperte  successivamente  all'entrata
in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore,  nella
fase di primo avvio delle  operazioni  e  per  comprovati  motivi  di
necessita' ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5,
comma  primo,  lettera  a)  e  20,  comma  secondo,  puo'  provvedere
all'apertura di conti bancari  e  postali,  nonche'  di  libretti  di
deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva  approvazione
al comitato di sorveglianza e all'IVASS.