Art. 5
Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS
1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono
l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento di singole
operazioni, il commissario liquidatore sottopone alla preventiva
autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti:
a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e di libretti
di deposito bancari e postali;
b) disinvestimento anticipato di titoli di stato;
c) trasferimento di disponibilita' liquide dai conti vincolati ai
conti liberi destinati alle esigenze della gestione corrente della
procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o per
un eventuale maggior importo che verra' determinato dall'IVASS per
ciascuna liquidazione con apposita comunicazione;
d) prelievo dai conti vincolati di disponibilita' liquide per
pagamenti da effettuare a terzi;
e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la sua
responsabilita', di attivita' in favore della liquidazione, rinnovo
dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per un periodo
non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e dei compensi
professionali;
f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e di
professionisti per prestazioni da svolgere nell'interesse della
procedura e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui
questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro
ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti siano
incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai
fini del limite prima indicato;
g) nomina di legali nei giudizi avviati da terzi nei confronti
della liquidazione e determinazione dei relativi compensi, nel caso
in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000
euro ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti
siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono
sommati ai fini del limite prima indicato;
h) spese della liquidazione, comprese quelle relative agli
incarichi professionali di cui alle lettere f) e g), se di importo
singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate a
prestazioni periodiche o a carattere continuativo, le spese sono
sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base annua
superiore a 50.000 euro;
i) vendita di immobili;
l) vendita di titoli acquistati dall'impresa prima del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di quote di
societa' controllate, qualora il loro valore sia superiore a 50.000
euro;
m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni mobili di
valore stimato superiore a 50.000 euro;
n) locazione a terzi di immobili di proprieta' della liquidazione
e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonche'
eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.
2. Con riguardo alle procedure aperte successivamente all'entrata
in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore, nella
fase di primo avvio delle operazioni e per comprovati motivi di
necessita' ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5,
comma primo, lettera a) e 20, comma secondo, puo' provvedere
all'apertura di conti bancari e postali, nonche' di libretti di
deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva approvazione
al comitato di sorveglianza e all'IVASS.