Art. 5 Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS 1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento di singole operazioni, il commissario liquidatore sottopone alla preventiva autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti: a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e di libretti di deposito bancari e postali; b) disinvestimento anticipato di titoli di stato; c) trasferimento di disponibilita' liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della gestione corrente della procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o per un eventuale maggior importo che verra' determinato dall'IVASS per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione; d) prelievo dai conti vincolati di disponibilita' liquide per pagamenti da effettuare a terzi; e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la sua responsabilita', di attivita' in favore della liquidazione, rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e dei compensi professionali; f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e di professionisti per prestazioni da svolgere nell'interesse della procedura e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato; g) nomina di legali nei giudizi avviati da terzi nei confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato; h) spese della liquidazione, comprese quelle relative agli incarichi professionali di cui alle lettere f) e g), se di importo singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate a prestazioni periodiche o a carattere continuativo, le spese sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base annua superiore a 50.000 euro; i) vendita di immobili; l) vendita di titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di quote di societa' controllate, qualora il loro valore sia superiore a 50.000 euro; m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni mobili di valore stimato superiore a 50.000 euro; n) locazione a terzi di immobili di proprieta' della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonche' eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi. 2. Con riguardo alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore, nella fase di primo avvio delle operazioni e per comprovati motivi di necessita' ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma primo, lettera a) e 20, comma secondo, puo' provvedere all'apertura di conti bancari e postali, nonche' di libretti di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva approvazione al comitato di sorveglianza e all'IVASS.